Art. 8
Compenso al concessionario
In vigore dal 8 mar 2000
1. Il compenso del concessionario è pari alla parte dell'incasso lordo, una volta dedotti il prelievo erariale sulle cartelle, i premi corrisposti e il compenso versato all'affidatario del controllo centralizzato del gioco.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:2000-01-31;29#art-8