Art. 9

Cauzioni e dichiarazione d'inizio attività

In vigore dal 3 mag 2002
1. Il concessionario presta all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fidejussione bancaria a "prima richiesta" o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a Euro 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 2002, N. 66. 3. L'affidatario del controllo centralizzato dei gioco presta garanzia all'Amministrazione finanziaria in titoli di Stato o mediante fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta per l'importo di lire 10 miliardi (pari a Euro 5.164.568,99).

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Cauzioni e dichiarazione d'inizio attività (Art. 9 Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco "Bingo" ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo