Art. 9
Certificazione
In vigore dal 17 set 1999
1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, è rilasciata dalla scuola a ciascun allievo che, a conclusione dell'anno scolastico, è prosciolto dall'obbligo o vi abbia adempiuto senza iscriversi alla classe successiva.
2. Il modello di certificazione è adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e attesta il percorso didattico ed educativo svolto dall'allievo, e ne indica le conoscenze, le capacità e le competenze acquisite mediante idonei descrittori, che devono essere riferiti ai risultati conseguiti sia nel curricolo ordinario sia nelle attività modulari e nelle esperienze, anche personalizzate, realizzate in sede di orientamento, riorientamento, arricchimento e diversificazione dell'offerta educativa e formativa.
3. Per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo della certificazione ai fini del conseguimento della qualifica professionale, il modello è adottato previo parere della Conferenza unificata Stato, regioni città e autonomie locali.
Storico versioni
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