Art. 10

Informazione e monitoraggio

In vigore dal 17 set 1999
1. L'Amministrazione della pubblica istruzione promuove specifiche attività di informazione e sensibilizzazione sulle finalità e sugli obiettivi formativi dell'elevamento dell'obbligo al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, realizzando le condizioni affinché ogni studente possa raggiungere livelli formativi adeguati alle proprie potenzialità ed attese e all'impegno profuso. Effettua inoltre, nell'ambito dell'avviato monitoraggio della sperimentazione dell'autonomia di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 maggio 1998, n. 251, con i finanziamenti della legge n. 440/1997, e della legge n. 9/1999, una specifica raccolta di dati e di esperienze, realizzate nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, relative all'elevazione dell'obbligo di istruzione sia nella scuola media che nella scuola secondaria superiore, al fine anche della individuazione di positive esperienze sviluppate a livello nazionale e internazionale per la riduzione dei fenomeni di dispersione e l'innalzamento dei livelli di apprendimento, che, unitamente ai risultati del monitoraggio, vengano portate a conoscenza di tutte le scuole in modo da potenziare l'autonoma azione di ogni singola istituzione e dell'intero sistema scolastico. 2. Nell'attività di monitoraggio deve essere prestata particolare attenzione ai percorsi formativi indicati al comma 4 dell' per gli alunni in situazione di handicap. 3. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio delle esperienze anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche, affinché possano tenerne conto nelle attività di programmazione.
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