Art. 7

Iniziative sperimentali tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale

In vigore dal 17 set 1999
Iniziative sperimentali tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale 1. In sede di prima applicazione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo precedente, sono previste iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo con i centri di formazione professionale riconosciuti, in particolare per gli alunni iscritti in tali centri. Le iniziative da realizzare mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale prevedono percorsi formativi che favoriscano l'acquisizione delle conoscenze e il conseguimento degli obiettivi relativi alle capacità e alle competenze di base, nonché quanto previsto dal comma 3, dell', della legge n. 9/1999, per consentire, la possibilità di scegliere, dopo il primo anno, il percorso di istruzione o di formazione professionale da seguire, assicurando gli eventuali passaggi con le modalità del precedente .
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