Art. 12
Finanziamenti
In vigore dal 17 set 1999
1. Le attività svolte dai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado relative alla realizzazione degli interventi integrativi e dei moduli di raccordo, previsti dagli sono retribuite con gli stanziamenti relativi al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive e con quelli previsti dalla legge n. 44 0/1997 per l'ampliamento dell'offerta formativa, coerentemente con il parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari di cui al comma 2 dell' della legge medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 agosto 1999
Il Ministro della pubblica istruzione
Berlinguer
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1999
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 222
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1999-08-09;323#art-12