Art. 4

Formazione e orientamento nella scuola secondaria superiore

In vigore dal 17 set 1999
Formazione e orientamento nella scuola secondaria superiore 1. L'elevamento dell'obbligo nel primo anno di scuola secondaria superiore, che conserva l'attuale ordinamento, richiede una gestione flessibile del curricolo da realizzare nell'ambito di quanto previsto dal successivo . La programmazione e la realizzazione dell'attività didattica sono finalizzate al successo formativo, da perseguire anche con iniziative di riorientamento verso percorsi formativi diversi da quelli scelti, compresi quelli offerti dalla formazione professionale. 2. Le istituzioni scolastiche, per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3 dell' della legge 20 gennaio 1999, n. 9, programmano e realizzano l'azione formativa del primo anno dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore con modalità organizzative e didattiche volte a: a) motivare tutti gli allievi, favorendone l'esercizio del senso critico anche attraverso apposite iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee; b) verificare la coerenza tra l'indirizzo scelto e le potenzialità e le attitudini individuali al fine di confermare e rafforzare le scelte effettuate o di individuare possibili percorsi alternativi; c) sostenere sul piano didattico gli allievi orientati a passare ad altro indirizzo di scuola secondaria superiore; d) promuovere condizioni favorevoli, anche attraverso una adeguata personalizzazione del curricolo, al pieno sviluppo delle potenzialità educative degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà; e) realizzare percorsi mirati per gli allievi orientati ad uscire dal sistema scolastico. 3. Le istituzioni scolastiche, in particolare, promuovono iniziative di: a) accoglienza, analisi delle competenze, consolidamento delle scelte o riorientamento, da realizzare anche attraverso il ricorso a progetti e materiali strutturati adottati o prodotti dai docenti; b) agevolazione del passaggio ad altri indirizzi di scuola secondaria superiore attraverso specifiche attività didattiche, da realizzare anche in collaborazione con le scuole destinatarie dei passaggi; c) predisposizione di percorsi integrati, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche in materia di certificazione delle attività svolte, da realizzare attraverso la stipula di convenzioni anche con enti di formazione professionale riconosciuti. 4. Al fine di realizzare le attività sopra indicate, le istituzioni scolastiche ne programmano l'effettuazione prevedendo inoltre, nella seconda parte dell'anno scolastico, la predisposizione delle iniziative finalizzate al passaggio ad altro indirizzo, al sistema della formazione professionale e allo svolgimento dell'attività di apprendistato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1999-08-09;323#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo