Art. 6
Liquidazioni e versamenti
In vigore dal 1 nov 1999
1. L'imposta da liquidare e versare periodicamente ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è calcolata con le seguenti modalità:
a) dall'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni imponibili diventate esigibili nel mese precedente si deduce l'ammontare dei costi al lordo dell'imposta, registrati nello stesso periodo, relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore dell'agenzia, all'interno della Unione europea. Per l'agenzia di viaggio e turismo che agisce in nome e per conto proprio e per il mandatario senza rappresentanza, l'importo da dedurre è costituito dal corrispettivo relativo alle prestazioni effettuate all'interno della Unione europea così come indicato nella fattura di cui al comma 5 dell';
b) sulla differenza di cui alla lettera a), diminuita della percentuale di cui all'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'aliquota ordinaria;
c) dall'ammontare dell'imposta che ne risulta, si detrae, con le limitazioni di cui all'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, l'ammontare dell'imposta assolta o dovuta dall'agenzia o ad essa addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi, diversi da quelli forniti da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa;
d) se l'ammontare dei costi di cui alla lettera a), risulta superiore all'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, l'importo dell'eccedenza è computato in aumento dei costi registrati nel mese o trimestre successivo. Se tale eccedenza risulta dalla dichiarazione annuale, il relativo importo è computato nelle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo.
Storico versioni
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