Art. 7
Fatturazione e registrazione delle prestazioni di intermediazione
In vigore dal 1 nov 1999
Fatturazione e registrazione delle prestazioni
di intermediazione
1. Per le prestazioni di intermediazione relative alle operazioni indicate nell', diverse da quelle effettuate dai mandatari senza rappresentanza, le agenzie di viaggio e turismo organizzatrici residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni in Italia di quelle residenti all'estero emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario residente nello Stato e a ciascuna stabile organizzazione in Italia del soggetto residente all'estero, indipendentemente dalla esistenza di un contratto di mandato con rappresentanza. La fattura deve essere emessa entro il mese successivo all'avvenuto pagamento delle provvigioni ed annotata entro lo stesso mese contemporaneamente nei registri di cui agli articoli 23 e 25, o nell'apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ne dovrà essere inviata copia all'intermediario ai sensi e per gli effetti previsti dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 21 del citato decreto. Analoga procedura di fatturazione può essere applicata per le prestazioni di intermediazione rese da agenzie di viaggio e turismo nei confronti di altre agenzie di viaggio e turismo.
2. La fattura di cui al comma 1 deve indicare, separatamente, sia le provvigioni soggette all'imposta sul valore aggiunto sia le provvigioni non soggette ad imposta ai sensi dell'articolo 9, primo comma, n. 7-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Nella fattura deve essere inoltre indicato che la stessa è emessa ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La fattura è annotata dall'intermediario, dal rappresentante residente nello Stato e dalla stabile organizzazione in Italia del soggetto residente all'estero, nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o nell'apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del medesimo decreto, con riferimento all'anno d'imposta cui le provvigioni si riferiscono, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale. L'annotazione è effettuata, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 del citato decreto, senza la contabilizzazione della relativa imposta nel caso di provvigioni soggette ad IVA in quanto inerenti a servizi turistici resi all'interno dell'Unione europea, con l'indicazione della norma di non imponibilità nel caso di provvigioni inerenti a servizi turistici resi al di fuori dell'Unione europea. La fattura può essere inviata anche tramite strumenti informatici, telematici o telefax.
4. I soggetti di cui al comma 3 possono effettuare l'annotazione ivi indicata per ciascuna operazione senza dovere attendere la fattura di cui al comma 1, sulla base dei dati e degli elementi indicati nei documenti contrattuali e nei documenti contabili scambiati con l'agenzia organizzatrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-07-30;340#art-7