Art. 1

Operazioni imponibili

In vigore dal 1 nov 1999
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313; Visto l', comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56; Visti gli articoli 73, primo comma, lettera a), e 74-ter, comma 9, del predetto decreto n. 633 del 1972 che riserva al Ministro delle finanze la determinazione delle modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le agenzie di viaggio e turismo; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 maggio 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con la nota numero 3-11859 del 16 giugno 1999; Adotta il seguente regolamento: . Operazioni imponibili 1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo per l'organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, manifestazioni, convegni e simili, verso il pagamento di un corrispettivo globale, sono considerate come una prestazione di servizi unica soggetta all'imposta sul valore aggiunto se eseguita nel territorio dell'Unione europea. Si intende per pacchetto turistico la combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, purchè la durata sia superiore alle ventiquattro ore, ovvero si estenda per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari. 3. Per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo consistenti nella prestazione di servizi turistici non riconducibili fra i pacchetti turistici di cui all' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora siano rese da altri soggetti e acquisite nella disponibilità delle agenzie anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore, l'imposta si applica con le stesse modalità previste per le operazioni di cui al comma 1. 4. Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggio e turismo si avvale di altri soggetti sono effettuate fuori dall'Unione europea, la prestazione dell'agenzia di viaggio e turismo non è soggetta ad imposta ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 5. Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggio e turismo si avvale di altri soggetti sono effettuate parte all'interno e parte al di fuori dell'Unione europea, la prestazione di servizi dell'agenzia costituisce prestazione non soggetta ad imposta ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la parte di corrispettivo afferente le operazioni eseguite al di fuori dell'Unione europea. 6. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 3, si considerano in ogni caso rese all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo e comunque non oltre la data di inizio del viaggio o del soggiorno; non rileva a tal fine l'avvenuto pagamento di acconti. Il viaggio o il soggiorno si considera iniziato all'atto in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a vantaggio del viaggiatore. Nell'ipotesi di viaggi collettivi, che danno luogo a tante obbligazioni tributarie per quante sono le controparti, le predette operazioni si considerano effettuate al verificarsi delle medesime circostanze sopra indicate. 7. Agli effetti del presente regolamento gli organizzatori di giri turistici sono considerati agenzie di viaggio e turismo. 8. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto del cliente.
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