Art. 4

Fatturazione delle operazioni

In vigore dal 1 nov 1999
1. Per le prestazioni di servizi di cui al presente regolamento, deve essere emessa la fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza separata indicazione dell'imposta. La fattura deve essere emessa, ai sensi dell', comma 6, non oltre il momento del pagamento integrale del corrispettivo o dell'inizio del viaggio o del soggiorno, se antecedente. La fattura deve contenere l'espressa indicazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta è stata assolta ai sensi del presente regolamento e che la fattura stessa non costituisce titolo per la detrazione dell'imposta. La fattura può essere spedita anche tramite strumenti informatici, telematici o telefax. 2. Se le prestazioni sono effettuate tramite intermediario, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, e può essere domiciliata presso lo stesso intermediario. 3. La fattura di cui al comma 2, non deve essere consegnata al viaggiatore se l'intermediario, prima di riceverla, ha emesso a richiesta dello stesso, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, una fattura o altro documento equipollente. In tale caso, il secondo esemplare della fattura o del documento equipollente emesso dall'intermediario deve essere conservato dal medesimo unitamente all'originale della fattura dell'agenzia organizzatrice. 4. Se le prestazioni sono effettuate tramite mandatari senza rappresentanza, la fattura di cui al comma 1 deve essere emessa ai sensi di quanto disposto dagli , terzo comma, ultimo periodo, e 13, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 5. Se le prestazioni sono effettuate tramite mandatari senza rappresentanza ovvero tramite soggetti che agiscono in nome e per conto proprio, nella fattura emessa nei loro confronti dalle agenzie di viaggio e turismo organizzatrice devono essere indicati, distintamente, i corrispettivi delle prestazioni rese nel territorio dell'Unione europea e di quelle rese al di fuori di essa.
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Fatturazione delle operazioni (Art. 4 Regolamento recante particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo.) — Testo vigente | Portale Normativo