Art. 3
Agenzie che agiscono in nome e per conto proprio
In vigore dal 1 nov 1999
Agenzie che agiscono in nome
e per conto proprio
1. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio, relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti, per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza, nonché per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 3, dell', l'imposta si applica sulla differenza, al netto del tributo, tra il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo ed il costo del servizio turistico, comprensivi dell'imposta.
2. Per le prestazioni di cui al comma 1 eseguite in tutto o in parte fuori della Unione europea, si applicano i commi 4 e 5 dell'.
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-07-30;340#art-3