Art. 2

In vigore dal 8 ott 1999
1. Il limite massimo del tasso effettivamente praticato al momento dell'emissione dei titoli di solidarietà è stabilito in misura pari al rendimento lordo medio mensile delle obbligazioni emesse dalle banche (Rendiob).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-06-08;328#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo