Art. 3
In vigore dal 8 ott 1999
1. Sono abilitati all'emissione dei titoli di solidarietà:
le banche come definite dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107, del medesimo decreto legislativo.
2. I soggetti di cui al precedente comma hanno l'obbligo di:
a) destinare i fondi raccolti con le emissioni dei titoli di solidarietà esclusivamente al finanziamento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o di intermediari bancari e finanziari, nella misura in cui tali fondi sono destinati, da parte di questi ultimi, al finanziamento delle ONLUS medesime;
b) tenere per i fondi raccolti gestione separata, dalla quale devono risultare in modo chiaro e trasparente tutte le entrate e le spese connesse ai fondi medesimi. Per la conservazione delle scritture contabili e della relativa documentazione si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 2 valgono anche per gli intermediari bancari e finanziari di cui alla lettera a) del medesimo comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-06-08;328#art-3