Art. 2
2 / 4In vigore dal 8 ott 1999
1. Il limite massimo del tasso effettivamente praticato al momento dell'emissione dei titoli di solidarietà è stabilito in misura pari al rendimento lordo medio mensile delle obbligazioni emesse dalle banche (Rendiob).
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-06-08;328#art-2