Art. 1
In vigore dal 8 ott 1999
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l' della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, ai commi 188 e 189, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Visto, altresì, il medesimo della citata legge n. 662 del 1996, che, ai commi da 190 a 192, prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, di un organismo di controllo avente, tra l'altro, "il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione";
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riguardante il "riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";
Visto l'articolo 29, comma 1, del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, che prevede la deducibilità dal reddito d'impresa, da parte degli enti emittenti titoli da denominarsi "di solidarietà", della differenza tra il tasso effettivamente praticato e il tasso di riferimento, da determinarsi con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze;
Visto il successivo comma 2 dell'articolo 29 del predetto decreto legislativo n. 460 del 1997, il quale prevede che, con il medesimo decreto interministeriale, sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del sopracitato articolo 29;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'11 gennaio 1999;
Vista la comunicazione in data 14 aprile 1999 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, verificata la conformità al parere del Consiglio di Stato, ha espresso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. I titoli da denominarsi "di solidarietà", di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibili.
2. La differenza tra il tasso effettivamente praticato per l'emissione dei titoli "di solidarietà" e il tasso di riferimento, costituisce costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa.
3. Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma 2, è fissato in misura pari al rendimento lordo medio mensile delle obbligazioni emesse dalle banche (Rendiob), comunicato mensilmente dalla Banca d'Italia, aumentato di un quinto. Per le obbligazioni emesse nei primi quindici giorni del mese, si fa riferimento al Rendiob comunicato nel mese precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-06-08;328#art-1