Art. 4
In vigore dal 8 ott 1999
1. I soggetti di cui all', entro il mese di marzo di ogni anno, devono comunicare all'istituendo organismo di controllo di cui al successivo comma 2, le emissioni di titoli di solidarietà effettuate nell'anno precedente, nonché le conseguenti operazioni di finanziamento, le relative condizioni finanziarie e le ONLUS destinatarie.
2. Le norme del presente regolamento avranno efficacia dal giorno della costituzione dell'organismo di controllo, di cui all', comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 giugno 1999
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Amato
Il Ministro delle finanze
Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 189
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