Art. 5

In vigore dal 7 set 1999
1. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo è presentata domanda al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia delle annotazioni di sicurezza dell'unità; b) copia della prova di stabilità e/o copia della prova occasionale di stabilità; c) copia delle annotazioni di sicurezza, finalizzate esclusivamente all'esercizio della pescaturismo. 2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo, è rilasciata dal capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, tenuto conto degli accertamenti di sicurezza eseguiti anche per il tramite degli uffici marittimi dipendenti e della prova pratica di stabilità effettuata dal Registro navale italiano. 3. Il capo del compartimento, in sede di rilascio dell'autorizzazione, fissa il numero massimo di persone imbarcabili, nel numero massimo di 12, attenendosi anche alle indicazioni del Registro navale italiano. 4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo deve essere rilasciata dal capo del compartimento entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. 5. L'esercente attività di pescaturismo è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla sicurezza e, nel caso di modificazioni delle caratteristiche tecniche dell'unità, è tenuto a presentare nuova domanda di autorizzazione.
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