Art. 3
In vigore dal 7 set 1999
1. L'attività di pescaturismo può essere svolta con i sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
2. Gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino, previa rinuncia agli stessi, possono esercitare l'attività di pescaturismo con tutti i sistemi consentiti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, mediante il rilascio di una attestazione provvisoria da parte del capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unità da pesca interessata. I predetti sistemi a traino sono sbarcati e sigillati, prima dell'inizio dell'attività di pesca turismo, dalla locale autorità marittima.
3. Quando l'attività di pescaturismo è effettuata utilizzando gli attrezzi da pesca sportiva, l'armatore ne cura la sistemazione in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-04-13;293#art-3