Art. 1
In vigore dal 7 set 1999
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
di concerto con
IL MINISTRO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante piano per lo sviluppo della pesca marittima, ed in particolare l'articolo 27-bis, come modificato dall', comma 2, lettera g), della legge 21 maggio 1998, n. 164;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 27 giugno 1992, recante norme di attuazione dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, in materia di esercizio dell'attività di pescaturismo;
Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1998, che modifica il predetto decreto ministeriale 19 giugno 1992;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, riguardante il regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera;
Vista la deliberazione 23 aprile 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente l'approvazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare per il periodo 1997/1999;
Considerato che occorre stabilire le modalità di attuazione del richiamato articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41;
Visto il parere favorevole espresso all'unanimità nella seduta del 3 novembre 1998 dal Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare e dalla Commissione consultiva centrale della pesca marittima, di cui rispettivamente all' ed all'articolo 29 della legge n. 41 del 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 5538 del 22 febbraio 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Per pescaturismo, ai sensi dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall', comma 1, lettera g), della legge 21 maggio 1998, n. 164, si intendono le attività intraprese dall'armatore - singolo, impresa o cooperativa - di nave da pesca costiera locale o ravvicinata, che imbarca sulla propria unità persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turisticoricreative.
2. Tra le iniziative di pescaturismo rientrano:
a) lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dal successivo , comma 2;
b) lo svolgimento di attività turisticoricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra;
c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente, delle acque interne, nonché ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-04-13;293#art-1