Art. 4

In vigore dal 7 set 1999
1. In aggiunta alle previsioni dell', primo comma, le cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle esigenze di riconversione delle attività di pesca ed in considerazione dei problemi occupazionali e sociali connessi, possono essere autorizzate ad esercitare l'attività di pescaturismo, mediante utilizzazione di navi non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda acquisite a tale esclusivo fine, con i sistemi previsti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ad esclusione dei palangari. Per tali unità, che potranno esercitare l'attività nel limite delle 6 miglia, saranno applicate le norme in vigore sulla sicurezza inerenti l'attività di pesca costiera locale. 2. Il regime di cui al primo comma non si applica alle navi di nuova costruzione che non abbiano avuto il nulla osta per l'iscrizione quale nave da pesca nel pertinente registro. 3. Le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei per la mitilicoltura, l'allevamento in mare e le tonnare possono intraprendere l'attività di pescaturismo all'interno dell'area assentita in concessione con imbarcazioni iscritte in quinta categoria.
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