Art. 7
In vigore dal 7 set 1999
1. Le domande degli armatori che intendono svolgere l'attività di pescaturismo o rinnovare l'autorizzazione all'esercizio di tale attività sono indirizzate al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave con l'indicazione anche delle tariffe che si intendono applicare.
2. L'autorizzazione è revocata per un anno in caso di inosservanza delle previsioni del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-04-13;293#art-7