Art. 6

Modifica delle proposte di delibera

In vigore dal 4 giu 1999
1. Nell'ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di deliberazioni finali sottoposte all'assemblea, il socio che ha manifestato il voto ai sensi dell', comma 2, e non lo ha revocato ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, ha facoltà di astenersi, esprimere voto contrario o aderire al nuovo testo di quelle deliberazioni facendo pervenire alla SICAV l'apposita scheda di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla pubblicazione prevista dall', comma 3. Qualora l'esito della votazione non muti, ancorchè si modifichi il numero dei voti favorevoli o contrari o delle astensioni, la proposta di delibera si intende approvata o respinta nel momento in cui si è conclusa la votazione da parte dei soci presenti all'assemblea. In caso contrario, la proposta di delibera si intende approvata o respinta il giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal presente comma entro il quale devono pervenire le nuove manifestazioni di voto per corrispondenza, e si provvederà ad una nuova pubblicazione ai sensi dei commi 2 e 4 dell'. 2. La SICAV mette a disposizione ai sensi dell', comma 2, una apposita scheda redatta secondo il disposto dell', comma 1.
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