Art. 2
Deposito delle azioni
In vigore dal 4 giu 1999
1. I soci che intendono esprimere il voto per corrispondenza effettuano il deposito delle azioni, ai sensi dell'articolo 2370 del codice civile, presso uno dei soggetti indicati nell'avviso di convocazione assembleare i quali rilasciano un'attestazione in cui sono indicate le generalità del socio e il tipo di azioni di cui è titolare con la specificazione dei voti a cui esse danno diritto.
2. Per le azioni custodite in deposito accentrato presso la banca depositaria o presso sistemi di gestione accentrata, l'attestazione o la certificazione viene rilasciata ai soci rispettivamente dal depositario o dal sistema.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-03-26;139#art-2