Art. 3
Scheda di voto
In vigore dal 4 giu 1999
1. La scheda di voto è predisposta dalla SICAV in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio delle operazioni di scrutinio; essa contiene l'indicazione degli estremi della riunione assembleare e delle proposte di delibera, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte e la sottoscrizione.
2. La SICAV rilascia, direttamente o tramite i soggetti indicati nell'avviso di convocazione assembleare, la scheda di voto ai soci che ne facciano richiesta. La SICAV rilascia contestualmente la scheda per l'esercizio del voto nel caso previsto dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-03-26;139#art-3