Art. 4

Esercizio del voto

In vigore dal 4 giu 1999
1. Le schede contenenti il voto unitamente alle relative attestazioni o certificazioni sono inviati alla SICAV secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione assembleare. 2. Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, si tiene conto delle schede e delle attestazioni o certificazioni pervenute alla SICAV entro le ore 24 del terzo giorno che precede la riunione assembleare. 3. Il presidente del collegio sindacale della SICAV custodisce, sino al momento dell'inizio dei lavori assembleari le schede pervenute; il voto espresso conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea. 4. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta alla SICAV almeno entro le ore 24 del secondo giorno che precede la riunione assembleare.
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