Art. 5

Pubblicazione dell'avviso di convocazione e dell'esito della delibera

In vigore dal 4 giu 1999
Pubblicazione dell'avviso di convocazione e dell'esito della delibera 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'avviso di convocazione è affisso nei trenta giorni precedenti l'adunanza assembleare presso la sede della SICAV, dei soggetti indicati all', comma 1, e presso tutte le succursali di questi ultimi, nonché presso la banca depositaria, di cui all', comma 2. 2. La SICAV provvede a pubblicare l'esito della delibera sui quotidiani di cui al citato articolo 46, comma 3, entro dieci giorni dalla delibera. 3. Il termine di cui al comma 2 è ridotto a cinque giorni nei casi previsti dall', comma 1. 4. Copia della delibera adottata deve essere affissa negli stessi luoghi indicati al comma 1 e negli stessi termini di cui al comma 2.
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