Art. 5

Verifiche e controlli

In vigore dal 6 mag 1999
1. Il Ministero, durante la esecuzione del programma, può chiedere relazioni ai soggetti richiedenti il contributo. Nell'ambito della predetta attività di controllo, il Ministero può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente alla erogazione del contributo, ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti.
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