Art. 1

O g g e t t o

In vigore dal 6 mag 1999
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, che conferisce al Ministero del commercio con l'estero la facoltà di concedere contributi finanziari ad istituti, enti ed associazioni; Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale la concessione di contributi, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto l'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo cui i contributi concessi dal Ministero del commercio con l'estero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e possono essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dall', comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995; Visto l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo cui i criteri e le procedure per la concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 febbraio 1999, n. 32/99; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 35189 del 2 marzo 1999; Adotta il seguente regolamento: . O g g e t t o 1. Il presente regolamento detta, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per Ministero il Ministero del commercio con l'estero.
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