Art. 3
Relazione sull'attività svolta
In vigore dal 6 mag 1999
1. Entro tre mesi dalla esecuzione del programma il richiedente invia al Ministero la relazione sulla esecuzione del programma e la documentazione relativa alle spese sostenute.
2. La relazione sull'esecuzione del programma di attività si compone di schede informative concernenti i singoli progetti realizzati. In ciascuna scheda sono illustrati analiticamente:
a) le azioni svolte nell'eseguire ogni singolo progetto;
b) i risultati raggiunti a fronte degli obiettivi con l'autovalutazione degli indicatori di risultato e dei rispettivi standard;
c) i costi sostenuti nell'esecuzione di ogni singolo progetto;
d) l'attività svolta per settore merceologico.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1999-03-15;104#art-3