Art. 3

Relazione sull'attività svolta

In vigore dal 6 mag 1999
1. Entro tre mesi dalla esecuzione del programma il richiedente invia al Ministero la relazione sulla esecuzione del programma e la documentazione relativa alle spese sostenute. 2. La relazione sull'esecuzione del programma di attività si compone di schede informative concernenti i singoli progetti realizzati. In ciascuna scheda sono illustrati analiticamente: a) le azioni svolte nell'eseguire ogni singolo progetto; b) i risultati raggiunti a fronte degli obiettivi con l'autovalutazione degli indicatori di risultato e dei rispettivi standard; c) i costi sostenuti nell'esecuzione di ogni singolo progetto; d) l'attività svolta per settore merceologico.
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