Art. 4
Criteri per la concessione e per la determinazione del contributo finanziario
In vigore dal 6 mag 1999
Criteri per la concessione e per la determinazione
del contributo finanziario
1. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato tenendo conto:
a) della conformità dell'attività svolta rispetto al programma originariamente approvato;
b) dei risultati conseguiti.
2. Il contributo è determinato tenendo conto della relazione sull'esecuzione del programma realizzato, nei limiti delle spese sostenute relative al programma stesso e illustrate nelle schede di rendicontazione dei progetti.
3. Il contributo, aumentato degli eventuali ulteriori finanziamenti pubblici, non può essere superiore al 50 per cento delle spese sostenute. Il limite anzidetto è elevato al 70 per cento qualora le imprese beneficiarie delle azioni promozionali abbiano sede nei territori ricompresi nell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE n. 2081/93.
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Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1999-03-15;104#art-4