Art. 4

Criteri per la concessione e per la determinazione del contributo finanziario

In vigore dal 6 mag 1999
Criteri per la concessione e per la determinazione del contributo finanziario 1. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato tenendo conto: a) della conformità dell'attività svolta rispetto al programma originariamente approvato; b) dei risultati conseguiti. 2. Il contributo è determinato tenendo conto della relazione sull'esecuzione del programma realizzato, nei limiti delle spese sostenute relative al programma stesso e illustrate nelle schede di rendicontazione dei progetti. 3. Il contributo, aumentato degli eventuali ulteriori finanziamenti pubblici, non può essere superiore al 50 per cento delle spese sostenute. Il limite anzidetto è elevato al 70 per cento qualora le imprese beneficiarie delle azioni promozionali abbiano sede nei territori ricompresi nell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE n. 2081/93.
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