Art. 2
Domanda di contributo e presentazione del progetto
In vigore dal 6 mag 1999
1. La domanda di ammissione al contributo è presentata al Ministero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui viene attuato il programma.
3. Alla domanda è allegato il programma delle azioni promozionali verso l'estero. Il programma si articola in progetti, ciascuno dei quali è descritto analiticamente in modo da illustrare:
a) le singole iniziative;
b) gli obiettivi da conseguire con il progetto;
c) il ruolo di eventuali soggetti partecipanti;
d) il costo del progetto;
e) le imprese destinatarie dell'azione;
f) l'apporto di risorse da parte di terzi.
4. Il programma di cui al comma 3 reca, inoltre, la predeterminazione degli indicatori e degli standards da applicare consuntivamente per misurare la qualità delle iniziative e, in particolare, i risultati raggiunti, nonché la descrizione dell'attività destinata a ciascun settore merceologico.
5. Il Ministero approva i progetti dell'attività verificandone la validità tecnicoeconomica e tenendo anche conto della loro corrispondenza alle direttive per l'attività promozionale, emanate dal Ministero stesso.
Storico versioni
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