Art. 8
Costi e recupero a carico dell'utenza
In vigore dal 1 dic 2007
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina con apposito decreto gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza che effettivamente ne usufruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso, di cui all', comma 1, del presente regolamento.
Note all'articolo
- Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, ha disposto (con l'art. 39-bis, comma 1) che le disposizioni in materia di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui al presente articolo si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-01-29;85#art-8