Art. 7
Vigilanza, ispezione e controlli
In vigore dal 6 dic 2002
1. Per quanto di rispettiva competenza il Ministero dei trasporti e della navigazione e l'Amministrazione della pubblica sicurezza esercitano il potere di vigilanza e di controllo sui servizi previsti dal presente regolamento, sugli addetti, sui macchinari e sulle misure adottate, con particolare riferimento alla funzionalità del servizio ed al rispetto degli standard richiesti a livello internazionale.
2. L'attività di ispezione è svolta periodicamente o per particolari esigenze da un nucleo di dodici ispettori esperti, di cui sei designati dal Ministero dell'interno, Dipartimento di pubblica sicurezza, appositamente costituito dall'E.N.A.C. e può essere svolta, in caso di urgenza, anche autonomamente dall'E.N.A.C. e dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-01-29;85#art-7