Art. 5

Requisiti dei terzi affidatari e del personale

In vigore dal 31 lug 1999
1. I servizi di controllo di sicurezza di cui all', ove non attribuiti in concessione, sono affidati ad imprese in possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica, previsti dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, richiamati dall'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, nonché dall'allegato A al presente regolamento, e dalle eventuali ulteriori disposizioni emanate in via amministrativa dall'amministrazione concedente. 2. Il personale comunque adibito ai servizi di controllo di sicurezza previsti dal presente regolamento deve essere in possesso dei requisiti morali, personali, giuridici, tecnici e professionali di cui all'allegato B al presente regolamento. 3. Il personale adibito ai servizi di controllo di sicurezza previsti dal presente regolamento, ad eccezione di quelli di cui all', comma 2, lettere b), d), f) e g), nonché di quelli di cui alle successive lettere o) e p) che abbiano contenuto esclusivamente tecnico, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti personali e professionali di cui al comma 2, anche della nomina a guardia particolare giurata ai sensi dell'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. A richiesta del vettore o del comandante dell'aeromobile, l'ispezione preventiva nella cabina può essere svolta dal personale di bordo o dal personale dipendente dal vettore, anche se privo della predetta qualità. 4. La qualità di guardia particolare giurata di cui al comma 3 è richiesta sia per il personale dipendente dalla società di gestione aeroportuale, sia per quello dipendente dalle imprese di sicurezza munite della licenza di cui all'articolo 134 dello stesso testo unico, ovvero di quello dipendente dal vettore. 5. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e il Ministero dell'interno, Dipartimento di pubblica sicurezza accertano i requisiti tecnicoprofessionali delle imprese di sicurezza e i requisiti professionali degli addetti alla sicurezza, la cui preparazione deve comunque risultare dalla partecipazione a corsi professionali specifici per il settore della sicurezza e delle apparecchiature adibite ai controlli, secondo le modalità fissate con apposito decreto del Ministro dei trasporti e navigazione adottato di concerto con il Ministro dell'interno. Per le imprese tenute a munirsi delle autorizzazioni di cui agli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e per il personale tenuto all'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, si osservano le disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano la materia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-01-29;85#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo