Art. 8 bis

In vigore dal 6 dic 2002
1. L'ENAC, d'intesa con il Ministero dell'interno, adotta le disposizioni tecniche necessarie, in conformità alla normativa e alle procedure internazionali in materia di atti illeciti contro l'aviazione civile fissate dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) e dalla Conferenza europea dell'Aviazione Civile (CEAC), al fine di indicare i requisiti delle apparecchiature di rilevazione e di controllo, nonché le modalità di verifica del possesso di detti requisiti, anche in relazione all'evoluzione tecnologica.
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