Art. 3
Altri servizi di controllo effettuati da soggetti privati
In vigore dal 31 lug 1999
1. Il gestore aeroportuale svolge direttamente o tramite impresa di sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento i servizi di vigilanza dei beni aeroportuali di proprietà o in concessione.
2. Sono svolti dai vettori o da altri operatori aeroportuali, direttamente ovvero tramite il gestore aeroportuale o imprese di sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, i seguenti servizi:
a) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature di merci e plichi di corrieri espresso effettuati in aree in subconcessione;
b) controllo del materiale catering e delle provviste di bordo nelle aree di produzione e/o allestimento;
c) vigilanza e riconoscimento sottobordo di bagagli da parte del passeggero in partenza;
d) procedure di intervista e controllo documentale al passeggero prima del checkin;
e) vigilanza dell'aeromobile in sosta e controllo degli accessi a bordo;
f) riscontro di identità del passeggero e dei documenti d'imbarco alle porte di imbarco;
g) controllo del passeggero e limitazione bagaglio a mano alle porte d'imbarco;
h) scorta bagagli, merce, posta, catering e provviste di bordo da o per aeromobile;
i) scorta da o per l'aeromobile delle armi a seguito dei passeggeri in arrivo e partenza;
l) vigilanza e custodia di bagagli, merci e posta;
m) ispezione preventiva della cabina dell'aeromobile;
n) interventi ausiliari dell'attività di polizia, connessi a procedure di emergenza o di sicurezza;
o) ogni altro controllo o attività disposti, previe dirette intese, dalle autorità aeroportuali per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia;
p) altri servizi previsti dal Programma nazionale di sicurezza o richiesti espressamente dai vettori e da altri operatori aeroportuali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-01-29;85#art-3