Art. 7
Ambito temporale di applicazione
In vigore dal 19 dic 1998
1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione fino a quando le regioni non provvedono ad emanare un'autonoma disciplina, che dovrà comunque tenere conto delle esigenze di coordinamento con l'attività di competenza statale nella stessa materia.
Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 novembre 1998
Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1998
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 43
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-11-25;418#art-7