Art. 3

Accertamento, recupero, rimborsi

In vigore dal 19 dic 1998
1. L'accertamento del regolare assolvimento delle tasse automobilistiche con il conseguente recupero o rimborso sono svolti dalle regioni a mezzo dei propri uffici individuati secondo gli ordinamenti regionali. 2. La riscossione coattiva delle tasse automobilistiche è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; a tal fine i concessionari della riscossione possono essere collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'. I concessionari della riscossione non collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche, trasmettono altresì le stesse informazioni tramite supporti informatici. 3. Restano di competenza del Ministero delle finanze le funzioni in materia di esenzioni derivanti da trattati internazionali e quelle previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. Il Ministero delle finanze provede all'aggiornamento in via telematica e in modo costante dell'archivio delle tasse automobilistiche di cui all' relativamente alle esenzioni dallo stesso concesse.
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