Art. 4

Applicazione delle sanzioni e contenzioso

In vigore dal 19 dic 1998
1. Per l'irrogazione delle sanzioni da parte delle regioni in materia di tasse automobilistiche e per il relativo contenzioso, trovano applicazione i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473. 2. I ricorsi amministrativi sono prodotti al presidente della giunta regionale salva diversa disposizione prevista con legge regionale.
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