Art. 5

Archivi delle tasse automobilistiche

In vigore dal 19 dic 1998
1. Le regioni a statuto ordinario ed il Ministero delle finanze definiscono con protocollo d'intesa, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche. 2. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 1 sono individuate le procedure per la definizione dei flussi informativi, delle modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione tra gli archivi di cui al comma 1. 3. Gli archivi di cui al comma 1 sono costituiti sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari. 4. L'aggiornamento degli archivi è effettuato con i dati trasmessi in via telematica dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dalle regioni, nonché dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale. 5. I dati degli archivi sono utilizzati direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali e direttamente dalle regioni a statuto ordinario per la gestione delle tasse automobilistiche non erariali. 6. I costi per la gestione dell'archivio nazionale di cui al comma 1 sono ripartiti tra il Ministero delle finanze per conto delle regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario, in base alla potenzialità contributiva relativa ai tributi di ciascuna regione. 7. Resta ferma la facoltà di ogni regione di costituire, gestire e aggiornare, a decorrere dal 1 gennaio 1999, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento o tramite i soggetti di cui all', comma 1, un proprio archivio regionale, acquisendo autonomamente, con le modalità e dai soggetti previsti dal comma 4, le informazioni occorrenti e assicurando in ogni caso l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
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