Art. 2
Controllo, riscossione e versamenti
In vigore dal 19 dic 1998
1. Il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi.
2. Ai fini dell'affidamento delle attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche ai concessionari, in possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si tiene conto dei seguenti elementi:
a) capacità finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia patrimoniale generale;
b) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di economicità ed efficienza dell'attività di controllo e riscossione;
c) disponibilità di adeguato sistema informatico idoneo anche al collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all';
d) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinarsi alle attività;
e) idoneità tecnica e professionale del personale addetto al controllo ed alla riscossione.
3. Per assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche i concessionari sono collegati in via telematica con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui all'.
4. Il pagamento delle tasse automobilistiche può essere effettuato anche tramite gli altri soggetti previsti dagli atti normativi statali in materia di riscossione o previsti dalle norme regionali che saranno emanate per disciplinarne le caratteristiche soggettive, le forme di garanzia e le convenzioni tipo con gli stessi.
5. I concessionari ed i soggetti abilitati alla riscossione rilasciano al contribuente una attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, dell'importo e della data di versamento, della regione competente e della data di scadenza della tassa pagata.
Storico versioni
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