Art. 16

Regione e province autonome

In vigore dal 30 ott 1998
1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall', comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente, dall' del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall' del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall' del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 settembre 1998 Il Ministro: Berlinguer Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1998 Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 303
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