Art. 13

Docenti parttime

In vigore dal 30 ott 1998
1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e agli stessi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa.
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