Art. 11
Impedimento alla nomina
In vigore dal 30 ott 1998
1. Non è consentito di rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al provveditore agli studi di titolarità e al proprio capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1998-09-18;359#art-11