Art. 11

Impedimento alla nomina

In vigore dal 30 ott 1998
1. Non è consentito di rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio. 2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento. 3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al provveditore agli studi di titolarità e al proprio capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
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