Art. 8

Ordine di nomina in indirizzi particolari

In vigore dal 30 ott 1998
1. Nelle commissioni con classi ove sono in atto la sperimentazione dei quadri orario e dei programmi elaborati dalla commissione ministeriale istituita con decreto interministeriale 12 gennaio 1988 e successive reiterazioni e integrazioni, denominata "Progetto Brocca" e la sperimentazione di progetti assistiti, vengono nominati, come presidenti, con priorità, i capi degli istituti statali ove funzionano i corsi sopraindicati e i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore, che insegnano o abbiano insegnato per almeno un biennio nei corsi stessi. 2. La nomina dei presidenti nelle commissioni di cui al comma 1 viene disposta seguendo le fasi territoriali di cui all', comma 1, lettere a) e b). Prima di procedere alla nomina su sedi esterne alla regione di abituale dimora o di servizio, si provvede a nominare, nell'ordine, in commissioni relative ad altra sperimentazione e su commissioni di ordinamento, costituite nella regione di abituale dimora o di servizio. 3. Nelle commissioni, comprendenti classi con i corsi indicati al primo comma, nelle quali non sia stato possibile la nomina dei presidenti secondo i criteri stabiliti nel presente articolo, viene nominato personale con esperienza in corsi sperimentali e, successivamente, personale dei corsi ordinari, seguendo l'ordine di precedenza e le fasi territoriali indicate negli . 4. Le commissioni che comprendono classi di istituti statali ove è in atto l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo" sono costituite dal presidente e da almeno due membri esterni provenienti da istituzioni scolastiche nelle quali è in atto la medesima sperimentazione. 5. Le nomine dei presidenti, nelle commissioni comprendenti classi che seguono l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo", sono effettuate seguendo le sottoelencate fasi territoriali: a) nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso; b) d'ufficio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze, nei comuni della regione di abituale dimora o servizio; c) al di fuori della regione di abituale dimora e servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso; d) d'ufficio, su tutte le altre sedi. 6. Le nomine dei membri esterni, nelle commissioni di cui al comma 4, sono effettuate secondo le seguenti fasi territoriali: a) nei comuni di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso; b) d'ufficio, nei comuni di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze; c) nei comuni delle province di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso; d) d'ufficio, nella provincia di abituale dimora o di servizio; e) fuori della provincia di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso; f) d'ufficio, su tutte le altre sedi. 7. L'assegnazione degli aspiranti, anziché nelle commissioni di cui al comma 4, in commissioni di ordinamento o di altra sperimentazione avviene dopo l'effettuazione di tutte le fasi di nomina elencate nei commi 5 e 6.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1998-09-18;359#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo