Art. 15
Sostituzioni
In vigore dal 9 giu 1999
1. I provveditori agli studi provvedono alla sostituzione dei componenti esterni impediti ad assolvere l'incarico, tenendo conto, ove possibile, dell'elenco dei non nominati distinto per sede di servizio e di abituale dimora trasmesso dal Ministero della pubblica istruzione a conclusione delle operazioni di nomina, e dei criteri di nomina di cui ai precedenti articoli.
2. La sostituzione dei membri interni viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente di materia non affidata ai membri esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione. Qualora ciò non si renda possibile, il capo di istituto designa un docente compreso nelle graduatorie d'istituto della stessa materia del commissario da sostituire o, in mancanza, di materia non rappresentata in commissione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1998-09-18;359#art-15