Art. 6
In vigore dal 21 ott 1998
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le regioni individuano le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C, effettuati gli accertamenti - sulla base dei criteri armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica, tenuto conto, fra l'altro, dei seguenti elementi:
a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
b) grado di sviluppo turistico esistente;
c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.
2. La conseguente delibera regionale è adottata entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e trasmessa per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, ed al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. La classificazione delle aree è soggetta normalmente a revisione quadriennale col medesimo procedimento.
4. In fase di prima attuazione la revisione è effettuata entro due anni.
Storico versioni
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