Art. 5
In vigore dal 21 ott 1998
1. Per le determinazioni dei canoni afferenti fattispecie concessorie per le quali non può farsi riferimento alle misure di superficie, si provvede con apposite tabelle predisposte dal capo del compartimento marittimo ed approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Dette tabelle sono aggiornate annualmente nei modi previsti dall'articolo 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.
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