Art. 3
In vigore dal 21 ott 1998
1. La misura del canone annuo calcolato ai sensi degli , non può essere inferiore a lire cinquecentomila.
2. Nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 03 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, la misura del canone non può comunque essere inferiore a lire trecentomila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-08-05;342#art-3